Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) è il principale soggetto erogatore di contributi pubblici al sistema delle imprese agricole. Coordina l'attività degli OPR (organismi pagatori regionali) e rappresenta l'Italia nei rapporti con l'Unione europea;
per i suoi compiti AGEA si avvale, fra l'altro, dei CAA (centri di assistenza agricola) presso i quali le imprese agricole devono necessariamente recarsi per presentare le domande di ammissione ai contributi pubblici;
i CAA, per prestare la propria attività, devono ogni anno sottoscrivere una "convenzione" con AGEA che ne regola i rapporti. Senza tale convenzione un CAA non può operare;
la convenzione 2020 è stata presentata da AGEA ai CAA con ritardo (a fine gennaio 2020) ma non è stato il ritardo a preoccupare, quanto piuttosto il contenuto della bozza di convenzione, nella quale si prevedeva che, nell'arco di pochi mesi, e comunque entro l'anno, tutti gli operatori dei CAA e così pure coloro che accedono ai sistemi informativi di AGEA dovessero obbligatoriamente essere lavoratori dipendenti dei CAA o delle società con essi convenzionate (cioè le "società di servizio", tipicamente dei sindacati agricoli);
la disposizione, purtroppo confermata nella convenzione definitiva, ha come effetto la chiusura e messa in liquidazione dei CAA dei liberi professionisti e l'interruzione dei rapporti lavorativi dei professionisti che collaborano con i CAA, provocando la chiusura di centinaia di studi professionali ed il depauperamento del reddito di un numero assai più elevato di liberi professionisti;
si tratta non solo di un'aggressione senza precedenti ai liberi professionisti del settore agrario, ma è in evidente contrasto con l'articolo 4 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro e si pone in conflitto con le stesse norme che regolano il funzionamento dell'AGEA. Infatti, l'articolo 7 del decreto ministeriale 27 marzo 2008 relativo alla "riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", nell'indicare i requisiti che un CAA deve possedere, prevede che: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";
in definitiva, quello che il decreto ministeriale consente ad un CAA (organizzare la propria attività valendosi, alternativamente o congiuntamente, di dipendenti oppure di collaboratori) AGEA vuole disconoscerlo;
considerato che:
l'interrogante ha già presentato sullo stesso argomento l'atto di sindacato ispettivo 4-02931, pubblicato il 19 febbraio 2020, che non ha ancora ricevuto risposta;
la dura reazione degli iscritti all'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (a cui si sono aggiunte quelle dei dottori agronomi e forestali e dei periti agrari), mai ricevuti dall'Agenzia, che hanno firmato anche un documento congiunto di modifica della bozza di convenzione, ha impedito ad AGEA di proseguire nell'immediato all'"eliminazione" dei liberi professionisti dal settore di lavoro dei CAA;
senza alcuna convocazione degli ordini professionali, nei giorni scorsi AGEA ha reso nota (ma senza ancora inviarla nemmeno agli stessi CAA che dovranno firmarla) la "nuova" convenzione 2020 (diventata anche "2021") che ripropone lo stesso meccanismo di espulsione dei liberi professionisti iscritti in albi, già proposto a gennaio. Cambiano solo le date della fuoriuscita dei liberi professionisti, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2021 "per almeno la metà dei soggetti" e completarsi definitivamente entro il 30 settembre,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che le previsioni contenute nella convenzione 2020-2021, volte semplicemente a ritardare la fuoriuscita dei liberi professionisti dai centri autorizzati di assistenza agricola, contrastino con l'articolo 4 della Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, e che si pongano in conflitto con le stesse norme che regolano il funzionamento dell'AGEA (art. 7 del decreto ministeriale 27 marzo 2008);
quali urgenti iniziative voglia assumere per evitare l'esclusione degli agrotecnici, agrotecnici laureati, dottori agronomi e forestali, periti agrari e liberi professionisti vari dai CAA, anche in considerazione dell'attenta campagna del Ministro rivolta alla tutela dei diritti dei lavoratori ed alla repressione di qualsiasi tipo di discriminazione.